PROPOSTA DI LEGGE: Assunzione e Finanziamento Centralizzato dei Medici del Lavoro da Parte dell’INAIL
La presente proposta di legge mira a garantire l’indipendenza dei medici del lavoro, assicurando che siano direttamente impiegati e finanziati dall’INAIL. Ciò contribuirà a eliminare potenziali conflitti di interesse e a promuovere una cultura della prevenzione in cui la priorità è la sicurezza e la salute dei lavoratori, preservando così il principio fondamentale del diritto al lavoro sicuro e salubre.
Articolo 1: Definizione delle Linee Guida
1.1. Ai fini di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, viene stabilita l’assunzione e il finanziamento centralizzato di tutti i medici del lavoro da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Articolo 2: Assunzione e Finanziamento
2.1. L’INAIL è responsabile dell’assunzione di medici del lavoro, i quali devono essere distribuiti in modo equo su tutto il territorio nazionale.
2.2. I medici del lavoro saranno impiegati esclusivamente per attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.3. L’INAIL fornirà la formazione continua necessaria per garantire l’aggiornamento costante dei medici del lavoro sulle normative vigenti e sulle migliori pratiche in materia di sicurezza sul lavoro.
Articolo 3: Indipendenza Professionale e Autonomia
3.1. I medici del lavoro assunti dall’INAIL opereranno in totale indipendenza da pressioni o interferenze da parte dei datori di lavoro.
3.2. Sarà garantita l’autonomia professionale dei medici del lavoro per valutare, raccomandare e implementare le migliori pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Articolo 4: Monitoraggio e Reporting
4.1. L’INAIL sarà responsabile del monitoraggio costante delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori, al fine di identificare potenziali rischi e adottare misure preventive.
4.2. I medici del lavoro dovranno presentare relazioni periodiche sull’andamento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 5: Penalità per Violazioni
5.1. Qualsiasi tentativo di influenzare, intimidire o minacciare i medici del lavoro nell’esecuzione delle loro mansioni sarà soggetto a sanzioni severe, inclusa la denuncia penale per i datori di lavoro coinvolti.
Articolo 6: Pene e sanzioni
6.1. Le pene e sanzioni saranno rese note con apposito decreto.
Articolo 7: Requisiti e Procedure per l’Accesso al Medico del Lavoro
7.1. Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’accesso del medico del lavoro nei seguenti modi:
- a) Il datore di lavoro deve fornire al medico del lavoro un’adeguata postazione o uno spazio idoneo per svolgere le proprie attività all’interno del luogo di lavoro.
- b) Il datore di lavoro è obbligato a collaborare con il medico del lavoro, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo l’accesso a tutte le aree pertinenti al fine di consentire una valutazione completa delle condizioni di lavoro.
- c) Il medico del lavoro deve avere libero accesso ai lavoratori per eseguire visite e raccogliere informazioni pertinenti alla sua attività.
Articolo 8: Luoghi di Esecuzione delle Visite Mediche
8.1. Le visite mediche devono essere effettuate principalmente presso il luogo di lavoro dei dipendenti, al fine di valutare direttamente le condizioni e gli ambienti in cui essi svolgono le proprie attività.
8.2. In caso di impossibilità di effettuare le visite in loco, il medico del lavoro può richiedere al datore di lavoro di fornire le informazioni necessarie per garantire una valutazione accurata della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Articolo 9: Aggravi e Costi a Carico dell’INAIL
9.1. Tutti i costi derivanti dall’assunzione e dal finanziamento del medico del lavoro, inclusi stipendi, formazione e spese necessarie per l’espletamento delle mansioni assegnate, saranno a carico dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
9.2. Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi agli obblighi previsti dalla presente legge, saranno applicate sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della violazione, in conformità con la normativa vigente.
9.3. L’INAIL potrà fornire incentivi finanziari ai datori di lavoro che dimostrano un impegno eccezionale nella promozione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di incentivare le buone pratiche aziendali in materia di prevenzione.
Articolo 10: Indennizzo in Caso di Dichiarazione di Inidoneità e Limitazioni delle Mansioni
10.1. Nel caso in cui il medico del lavoro dichiari un lavoratore inidoneo a qualsiasi mansione, l’INAIL è tenuto a corrispondere un indennizzo che copra integralmente al 100% la retribuzione del lavoratore interessato fino al diritto a pensione o assegno d’invalidità Inps.
10.2. Se il lavoratore, a causa di limitazioni stabilite dal medico del lavoro, dovesse perdere il posto di lavoro, ha diritto a un periodo di indennizzo di 1 anno con retribuzione al 100%.
10.3. Nel caso in cui del punto 10.2, al termine del periodo di indennizzo di un anno, il lavoratore non abbia trovato un nuovo impiego, avrà diritto a percepire la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) secondo le disposizioni di legge vigenti.